Crisi d’impresa: auto-diagnosi attraverso il test pratico on-line

Il nuovo Codice della crisi d'impresa stabilisce che l'imprenditore ha il dovere di adottare misure (se imprenditore individuale) e istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili (se imprenditore collettivo) idonei e adeguati non solo a rilevare una crisi già in atto, ma anche a “prevedere tempestivamente” l'emergere di uno stato di crisi. Una Piattaforma telematica aiuta l'imprenditore (anche micro-piccolo) a prevedere la crisi e a misurarne - seppur indicativamente - la gravità.


Prevedere tempestivamente l'emergere di uno stato di crisi è necessario per assumere le iniziative necessarie per farvi fronte, a cominciare dalla presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata di cui agli articoli 12 – 25-quinquies CCII.

Tali misure e assetti, per essere efficienti strumenti di previsione della crisi, devono consentire all'imprenditore di:

  1. rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari in rapporto con le caratteristiche e l'attività dell'impresa;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
  3. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il CCII, all'articolo 13, ha infatti istituito una Piattaforma telematica nazionale accessibile attraverso il sito istituzionale di Unioncamere, volta ad aiutare l'imprenditore (anche micro-piccolo) a prevedere la crisi e a misurarne - seppur indicativamente - la gravità.

A tal fine, sulla Piattaforma sono disponibili:

i) una lista di controllo particolareggiata (check-list), con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e l'analisi della sua coerenza;

ii) un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento;

iii) un protocollo di conduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Il test pratico, in particolare, ha una duplice funzione: quella (esplicita) di valutazione preliminare della complessità (o “grado di difficoltà”) del processo di risanamento, che presuppone l'esistenza quantomeno prospettica di uno stato di crisi, e, prima ancora, quella (implicita) di diagnosi circa lo stato di salute dell'impresa.

Si tratta di uno strumento molto semplice da utilizzare, che individua un unico indicatore-chiave: il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi finanziari a copertura.

In pratica, l'imprenditore, accedendo al sito www.composizionenegoziata.camcom.it e cliccando sull'opzione “Effettua il test”, scarica un file Excel editabile, nel quale dovrà inserire i dati richiesti. Più in dettaglio:

nella sezione A, funzionale al calcolo dell'entità del debito da ristrutturare, andranno indicati:

  • i debiti scaduti;
  • (più) i debiti riscadenziati od oggetto di moratoria;
  • (più) le linee di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo (incluse quelle a revoca e autoliquidanti);
  • (più) le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni;
  • (più) gli investimenti previsti per le iniziative industriali che si intendono adottare;
  • (meno) l'ammontare delle risorse ricavabili dalla dismissione di beni aziendali non-core business;
  • (meno) i nuovi conferimenti e finanziamenti programmati;
  • (meno) la stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno comprensivo dei componenti non ricorrenti.

nella sezione B, funzionale alla stima dei flussi finanziari annui al servizio del debito (vale a dire: i flussi che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali), andranno indicati:

  • il margine operativo lordo (MOL) prospettico normalizzato a regime;
  • gli investimenti di mantenimento annui a regime;
  • le imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

La differenza tra A e B rifletterà l'eventuale esistenza di una situazione di crisi (o di pre-crisi) e il relativo grado di difficoltà del risanamento, attraverso un indicatore numerico che va da 0 (corrispondente a un grado di difficoltà del risanamento non calcolabile perché non vi è una situazione neppure di pre-crisi) sino a >6.

Naturalmente, i diversi gradi di difficoltà del risanamento non devono essere intesi in modo rigido e acritico, rilevando invece le possibili peculiarità del singolo caso (nelle note al test si fa l'esempio della concentrazione del debito in capo a pochi creditori: situazione, che dovrebbe facilitare le trattative in sede di composizione negoziata della crisi); nondimeno, il risultato del test offre all'imprenditore un'indicazione da non trascurare, anche alla luce delle responsabilità che gravano sull'organo amministrativo.

In linea di massima, si possono individuare le seguenti macro-fasce di complessità del processo di risanamento del debito in base all'indicatore numerico risultante dal test:

  • A – B <= 1: il debito è integralmente coperto dai flussi della gestione corrente nell'arco di un anno;
  • A – B = da 1 a 2: l'impresa dovrebbe essere in grado di conseguire il risanamento del debito nell'arco di 1 / 2 anni, attraverso l'attività corrente comunque condotta con la dovuta diligenza e attenzione rispetto alla sostenibilità economico-finanziaria della stessa, stante il profilarsi all'orizzonte di una possibile crisi, seppur non grave;
  • A – B = tra 3 e 4: il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali che si intendono adottare, sì che è bene che l'imprenditore elabori un piano di risanamento, seguendo le indicazioni operative rintracciabili sempre sulla Piattaforma, sotto la voce “Documenti utili > Riferimenti normativi > Sezione II – Check-list”;
  • A – B = tra 5 e 6: il margine operativo lordo, ancorché positivo, non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa, sì che l'obiettivo della continuità aziendale risulta perseguibile solo in via indiretta, attraverso la cessione a terzi dell'azienda o di rami di essa;
  • A – B >6: l'impresa è in disequilibrio economico a regime, il che impone l'adozione di iniziative in netta discontinuità con il passato, quali: interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessione o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese.

Il test pratico è dunque un utile strumento di auto-diagnosi della crisi, ma non solo.

A ben vedere, infatti, anche grazie alla check-list ispirata alle migliori pratiche per la redazione dei piani d'impresa e considerate altresì le responsabilità che possono derivare dal non aver eseguito il test pratico nonostante lo stato di crisi (poi) effettivamente presentatosi, il test ha un'utilità che va al di là del fine dichiarato (che è quello di consentire, da un lato, una valutazione preliminare della complessità del risanamento dei debiti e, dall'altro lato, il controllo e il supporto dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata); un'utilità per il sistema in generale, perché dovrebbe favorire il consolidarsi di standard minimi di condotta imprenditoriale, volti a far sì che:

  • l'impresa, anche se micro-piccola, sia dotata di adeguati strumenti finalizzati al controllo di gestione;
  • la contabilità sia tenuta regolarmente, così da consentire (perlomeno) di fotografare in ogni momento la situazione debitoria e stimare i flussi finanziari a regime;
  • l'imprenditore monitori costantemente le prospettive di continuità aziendale su un arco temporale di almeno dodici mesi;
  • il test pratico per la misurazione dello stato di salute dell'impresa sia eseguito con periodicità;
  • l'imprenditore si attivi prontamente all'emergere all'orizzonte di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi, elaborando un piano di risanamento dei debiti secondo le migliori prassi e, se del caso, presentando istanza di nomina dell'esperto ai fini dell'accesso alla composizione negoziata.

Infine, merita di essere segnalato che, se il debito complessivo non supera € 30.000 e dal test pratico tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione che, in mancanza di dissenso dei creditori manifestato entro 30 giorni dalla comunicazione, si intende approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati (art. 25-undecies CCII).


fonte Quotidiano Più www.quotidianopiu.it
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