Chiarimenti INPS su agevolazione per il rientro dalla maternità

Con il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 l'INPS fornisce chiarimenti sull'esonero contributivo delle lavoratrici madri. L'agevolazione si applica con l'effettivo rientro al lavoro.


Fonte: Quotidianopiù

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, come modalità sperimentale per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (art. 1, c. 137, L. 234/2021).

Con la Circ. INPS 19 settembre 2022 n. 102, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, lasciando comunque diversi dubbi sulle differenti casistiche possibili per il rientro. Con il Mess. INPS 9 novembre 2022 n. 4042 l'Istituto, come ampliamente preannunciato, vuole fornire chiarimenti in merito al citato beneficio, soprattutto in merito al cambio di motivazioni dell'assenza.

La Circ. INPS 19 settembre 2022 n. 102, come ricordato dal Messaggio, forniva già un'interpretazione estensiva del beneficio, permettendo l'applicazione del beneficio anche al rientro dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Rientro e decorrenza del beneficio

Il rientro della lavoratrice, per fruire dall'agevolazione, dovrà essere nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Sul punto, l'importante chiarimento fornito dall'istituto riguarda le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (ferie, malattia, permessi retribuiti), aspetto su cui non pochi dubbi erano sorti.

L'istituto specifica che le predette assenze, elencate dall'istituto in modo esemplificativo, purché collocate, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza del beneficio, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui invece vi sia la fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali non collegata al congedo obbligatorio, non rileverà ai fini del decorso dell'anno in cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero in trattazione.

L'INPS ha inoltre fornito una serie di esempi delle diverse casistiche per il decorso:

1° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022.

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

2° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale: dall'8 agosto 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.

3° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Fruizione ferie: dall'19 al 23 settembre 2022

Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

4° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale). Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Presenze sfalsate e decorrenza

Il messaggio specifica che in caso di presenze differite, da indicare al momento della richiesta del codice autorizzazione “0U”, il codice d'autorizzazione verrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.

Per quanto invece riguarda il periodo di durata dell'esonero viene in ogni caso ribadita pari a un anno dalla data di effettivo rientro, ma nel caso di rientro inframensile il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.

Imponibile di riferimento

L'esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo, occorre quindi escludere i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro.

L'Istituto ha evidenziato questa casistica anche negli esempi sopra evidenziati. Le assenze, tutelate o meno, prima del rientro non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile non deve essere agevolato, come, in caso di rientro inframensile non dovrà essere agevolato il periodo finale del mese di termine dell'agevolazione.

A tal fine dovranno essere valutati i giorni contributivi successivi al rientro mentre l'imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, stesso concetto dovrà essere applicato al termine del periodo di agevolazione.

Il messaggio fornisce una serie di elaborazioni, in realtà non esaustive, dei possibili calcoli da applicare per la determinazione dell'imponibile di riferimento.

Ad esempio, in presenza di un imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 (si veda 1° esempio) di 2.200 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro, l'importo giornaliero del tetto è pari a 100,00 euro (= 2.000/20 giorni contribuiti, escludendo le giornate contribuite e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro).

Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 giorni contribuiti), che, nell'esempio in commento decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro, al fine di ottenere la misura dell'imponibile oggetto di sgravio.

Allo stesso modo, nell'ipotesi di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l'effettivo rientro nel posto di lavoro, (si veda 3° esempio), si dovrà considerare sia l'imponibile relativo alle ferie sia quello riferito al periodo interessato dall'evento malattia.

A fronte di un imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 di 1.350 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro, l'importo giornaliero del tetto è pari a 82,14 euro (= 1.150/14 giorni contribuiti, escludendo le giornate contribuite e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro). Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 gg contribuiti), che, nell'esempio fatto decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro al fine di ottenere la misura dell'imponibile oggetto di sgravio.

Diversamente, nell'ipotesi esposto nel 4° esempio, sarà necessario individuare puntualmente l'imponibile dei periodi da considerare utili, che sono quelli decorrenti dal 15 settembre.

Tali esempi risultano teoricamente adottabili, ma di difficile applicazione operativa ed anche arduo controllo.

Cumulabilità

L'INPS conferma che l'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro che ovviamente non incide, ma anche cumulabile con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dello 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e del 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022.

Sul punto l'Istituto specifica che l'applicazione delle riduzioni viene sempre effettuata sulla contribuzione conto azienda di partenza.

Ad esempio, nel caso di applicazione di una contribuzione del 9,19% sulla stessa verrà applicata la riduzione di 2 punti percentuali, nei mesi di rispetto del limite di imponibilità prevista, e sempre sulla percentuale del 9,19% verrà eventualmente applicata la riduzione del 50% dal momento del rientro della lavoratrice.

Portabilità dell'esonero

In ultimo il messaggio offre un interessante chiarimento rispetto alla possibilità di portabilità “dell'agevolazione da rientro”, in caso di successivo cambio di datore di lavoro.

Nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l'esonero non può essere riconosciuto.

Invece, qualora vi sia soluzione di continuità, (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto) l'esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

In ultimo, nell'ipotesi di assunzione di una lavoratrice mai rientrata al lavoro, l'esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume.


fonte Memento Più www.mementopiu.it